STUDIO ANSALDI S.R.L.
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Spett.le Ditta
ALBA, lì 10 gennaio 2008
FINANZIARIA 2008
Le principali novità per il sostituto d’imposta
Con la Legge Finanziaria 2008 - L. n.244 del 24 dicembre 2007 - in relazione alle attività dei sostituti d’imposta, non sono state introdotte significative novità. Dopo la profonda modifica varata dalla precedente Finanziaria sui criteri di tassazione Irpef (tra tutti l’adozione del sistema delle detrazioni per
garantire la progressività dell’imposizione in sostituzione di quello delle deduzioni), la Finanziaria 2008 ha riservato solo interventi di contorno che hanno in parte completato e in parte rettificato il precedente quadro normativo. Gli interventi sono diretti prevalentemente a favore delle famiglie numerose, mediante l’introduzione di un’ulteriore detrazione per le famiglie con più di quattro figli, anche se non mancano disposizioni che, senza dubbio, appesantiranno le incombenze dei sostituti d’imposta (si pensi alla gestione “annuale” con richiesta del codice fiscale dei familiari per il riconoscimento delle detrazioni ex art.12 Tuir).
Il Legislatore è intervenuto corposamente in tema di locazioni di immobili, riconoscendo interessanti agevolazioni ai contribuenti e importi maggiori a titolo di detrazione per i giovani al di sotto dei 30 anni.
Inoltre particolare attenzione è stata rivolta ai titolari degli assegni di mantenimento con il riconoscimento di una detrazione maggiore di quella ad essi riservata fino ad oggi.
È opportuno sottolineare che l’effetto di alcuni interventi agevolativi è stato anticipato al periodo d’imposta 2007 ed anche i sostituti d’imposta potranno esserne investiti. In particolare si segnala la “rettifica” del concetto di reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni di cui all’art.12 e 13 del Tuir che potrebbe causare una riapertura di conguagli 2007 già chiusi.
Considerato che le modifiche all’Irpef sono contenute in ordine “sparso” nell’art.1 della Legge Finanziaria (che si compone di 1193 commi suddivisi su tre articoli) per cercare di agevolare la lettura delle disposizioni si è predisposto lo schema riassuntivo che segue, con i relativi link per scaricare i commi di riferimento.
IRPEF: DETRAZIONI
Assegno di mantenimento: detrazione Irpef
art.1, commi 11-12
Al reddito derivante dall’assegno di mantenimento viene riconosciuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, la detrazione potenziale prevista per il reddito da pensione.
Tale detrazione, non cumulabile con le altre detrazioni previste dall’art.13 Tuir e da non rapportare ad alcun periodo nell’anno, è pari a:
a) 1.725,00 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500,00 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro;
b) 1.255,00 euro, aumentata del prodotto tra 470,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500,00 euro, ma non a 15.000,00 euro;
c) 1.255,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro, ma non a 55.000,00 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000,00 euro.
Trattasi dei redditi assimilati al lavoro dipendente relativi agli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Irpef: Esenzione per redditi fondiari
art.1, commi 13-14
È stata introdotta un’ulteriore esenzione dalla tassazione Irpef per i casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano soltanto redditi di terreni e/o fabbricati di importo non superiore ad euro 500,00. Tecnicamente la nuova esenzione è stata prevista mediante l’inserimento del co.2-bis all’art.11 del Tuir. È stato, inoltre, disposto che l’agevolazione si applichi retroattivamente già dal periodo d’imposta 2007.
Carichi di famiglia – ulteriore detrazione per i nuclei numerosi
art.1, commi 15-16
È introdotta un’ulteriore detrazione, pari a 1.200,00 euro, a favore dei nuclei con almeno quattro figli. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. Nell’ipotesi in cui il coniuge sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete per intero a quest’ultimo. La detrazione spetta a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito non superiore a 2.840,51 euro. La disposizione in commento è finalizzata ad agevolare le famiglie numerose anche nella parte in cui attribuisce un credito di imposta per l’eventuale quota di nuova detrazione non fruita a causa dell’incapienza dell’imposta lorda dell’avente diritto.
Considerata la formulazione della norma (cfr. nuovo co.1-bis dell’art.12 Tuir) “…è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200,00 euro” si ritiene che presupposto per il suo riconoscimento sia l’attribuzione della detrazione per figli a carico, che l’ulteriore detrazione sia cumulabile con quella “base” per i figli (determinata con la formula prevista dalla norma stessa) e che il nuovo importo non debba variare con l’aumentare del numero dei figli a carico (ad esempio con 5 o 6 figli l’importo forfetario rimane sempre euro 1.200,00).
Per la ripartizione dell’ulteriore detrazione tra genitori non legalmente ed effettivamente separati deve essere utilizzato il criterio ordinario già stabilito per la detrazione per figli a carico e cioè la suddivisione della detrazione nella misura del 50%.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
I nuovi periodi del co.3 dell’art.12 Tuir stabiliscono che nel caso in cui l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al co.1 (detrazioni per carichi di famiglia) del presente articolo nonché agli artt.13 (“altre detrazioni”), 15 (“detrazioni per oneri”) e 16 (“Detrazioni per canoni di locazione”), nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative (es. per ristrutturazioni edilizie o rinnovamento energetico degli edifici) è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. In altri termini, al fine di consentire un pieno godimento dell’ulteriore detrazione viene individuato un criterio per la “spendibilità” della nuova ulteriore detrazione e più in particolare, vanno detratte dall’imposta lorda prioritariamente le altre detrazioni soggettive ed oggettive.
Viene demandato ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia il compito di definire le modalità di erogazione del credito.
Ininfluenza del reddito da abitazione principale
art.1, commi 15-16
Il reddito complessivo, utilizzato per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per le altre detrazioni, va assunto al netto del reddito prodotto dall’abitazione principale.
La decorrenza è quella del periodo d’imposta 2007. Tale novità influisce anche sugli adempimenti dei sostituti d’imposta che dovranno adeguare gli importi attribuiti, a titolo di detrazione, al nuovo reddito complessivo rilevante per il calcolo. Può essere accaduto, infatti, che il lavoratore dipendente (in considerazione delle precedenti disposizioni) avesse comunicato l’importo relativo alla rendita della c.d. “prima casa” al sostituto d’imposta per non dover presentare successivamente la dichiarazione dei redditi. Con questo importante “adeguamento” si corregge un’evidente lacuna legislativa introdotta con la precedente Legge Finanziaria.
Le modifiche riguardano i nuovi commi degli artt.12 e 13 Tuir. Più in particolare sono stati introdotti:
• il co.4-bis nell’art.12 (detrazioni per carichi di famiglia);
• il co.6-bis nell’art.13 (altre detrazioni d’imposta).
Considerato che non è stato parallelamente modificato il co.2 dell’art.12 Tuir, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze deve continuare ad essere considerato per individuare il reddito dei familiari a carico.
IRAP
Novità in tema di IRAP
art.1, commi 50-52
Oggetto dell’intervento del Legislatore sono state la misura dell’aliquota ordinaria dell’imposta che è ridotta dal 4,25% al 3,90% e gli importi delle deduzioni spettanti. In particolare la franchigia è ridotta da euro 8.000,00 ad euro 7.350,00, mentre limitatamente ai soggetti Irpef (ditte individuali, società di persone e professionisti con organizzazione) la franchigia è innalzata ad euro 9.500,00.
La decorrenza delle disposizioni è il periodo di imposta 2008.
Inoltre sono presenti alcune importanti novità dichiarative che comporteranno la completa “indipendenza” da Unico della dichiarazione Irap.
La dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non dovrà, infatti, essere più presentata in forma unificata e dovrà essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
Anche gli importi relativi alla riduzione del cuneo fiscale per le imprese si “adeguano” alla minor aliquota introdotta, pertanto la deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato nel periodo di imposta passa rispettivamente da “5.000” e “10.000” a “4.600” e “9.200”.
La deduzione attribuita ai soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, passa da euro 2.000,00 su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta a euro 1.850,00.
Deducibilità contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
art.1, commi 197-199
È stato aggiornato l’attuale quadro fiscale dettato dal Tuir in relazione alle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie.
In particolare, è stata sostituita la lett.e-ter), co.1, dell’art.10 del Tuir prevedendo che la deducibilità dal reddito è accordata con riguardo ai contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n.502/92, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Salute da emanare entro il 1° marzo 2008.
In tal modo verrà superata la distinzione tra fondi c.d. “doc” e fondi c.d. “non doc” introdotta nel 1999.
Parallelamente viene modificato l’art.51, co.2, lett.a), del Tuir con riguardo ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, prevedendo che tali contributi non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 3.615,20, purché anche in questo caso si tratti di enti o casse che operino negli ambiti di intervento stabiliti dal decreto di prossima emanazione sopra citato.
Il limite di euro 3.615,20 è comune sia per i contributi versati direttamente da qualsiasi contribuente ai fondi integrativi sopra descritti, sia a quelli riferiti al rapporto di lavoro dipendente.
Fino all’entrata in vigore del Decreto ministeriale è stata prevista la proroga dell’efficacia della disposizione contenuta nel co.399 dell’art.1 della L. n.296/06, che aveva stabilito per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria in euro 3.615,20.
Sostituti d’imposta - nuovi adempimenti
art.1, commi 121 - 123
Con l’inserimento del co.44-bis, rubricato “Semplificazione della dichiarazione annuale”, al D.L. n.269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n.326 del 24 novembre 2003, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, per i sostituti d’imposta che erogano prestazioni di lavoro dipendente si aggiunge un nuovo adempimento. Avranno, infatti, l’obbligo di comunicare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi.
conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (c.d. E-mens fiscale). La comunicazione andrà presentata telematicamente, con le medesime modalità previste per l’invio della dichiarazione Mod.770 (direttamente attraverso il canale telematico Internet o Entratel
ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento sulla base di contenuti che saranno definiti con un apposito decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale. Viene demandato allo stesso decreto ministeriale il compito di definire anche le modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap) e l’Agenzia delle Entrate.
Con il richiamato decreto dovrà esser attuata la semplificazione e l’armonizzazione degli adempimenti per i sostituti d’imposta contenuti nell’art.4 del DPR n.322/98, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali.
Certificazioni telematiche per i dipendenti della P.A.
art.1, co.131
Dal 2009 le certificazioni fiscali rilasciate dai sostituti d’imposta al personale della Pubblica Amministrazione viaggeranno esclusivamente in via telematica. Infatti, le stesse dovranno essere rese disponibili sulla casella di posta elettronica certificata che dovrà essere assegnato a ciascun dipendente sul quale dovrà affluire anche il cedolino paga in base a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 gennaio 2006 (v. G.U. n.60 del 13 marzo 2006).
Nuovi stanziamenti per gli assegni familiari
art.1, co.200
Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’art.1, co.11, lett.a), della L. n.296 del 27 dicembre 2006. Si è in attesa di apposito decreto.
Detrazione rette asili nido
art.1, co.201
È stata prorogata anche per il 2007 la detrazione prevista dall’art.1, co.335, della L. n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) del 19% da calcolarsi sulle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio. La spesa dovrà essere esposta nel modello 730 o UNICO persone fisiche di prossima presentazione.
Redditi convenzionali per i “frontalieri”
art.1, co.204
È stata prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la determinazione forfetaria del reddito prodotto dai c.d. “frontalieri”. In sostanza il reddito prodotto è imponibile per quanto eccede la soglia di euro 8.000,00. Trattasi dei redditi dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.
Detrazione per spese di autoaggiornamento e formazione del personale docente
art.1, co.207
Per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, è riconosciuta una detrazione Irpef, nella misura del 19%, delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di euro 500,00, per l’autoaggiornamento e la formazione.
Nuovo termine per il Mod.770 Ordinario
art.1, co.217
È stato nuovamente modificato il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Trattasi del solo mod.770 Ordinario che passa dal 31 marzo al 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, dopo che con il decreto n.223/06 il Legislatore aveva introdotto il primo rigoroso termine.
Essendo stato modificato esclusivamente il co.4-bis dell’art.4 del DPR n.322/98 ne consegue che nessuna “proroga” è consentita per la trasmissione del Mod.770 Semplificato, il cui termine è contemplato dal co.3-bis della stessa norma. Pertanto il prossimo adempimento dichiarativo per i sostituti d’imposta è attualmente mantenuto (salvo ulteriori e successive modifiche rispetto alla finanziaria già approvata) al 31 marzo 2008, dopo il conguaglio di fine anno ed il relativo rilascio delle certificazioni (28 febbraio 2008).
Invio della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
art.1, co.219
I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare ugualmente la scelta per la destinazione dell’otto per mille, entro il termine del 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta possono presentare un apposito modello da approvare ai sensi dell’art.1, co.1, del DPR n.322/98 ovvero una copia del CUD rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico per il tramite di un ufficio delle Poste Italiane Spa ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (es. Caf, professionisti).
Disponibilità dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate
art.1, co.220
La Finanziaria 2008 prevede un nuovo adempimento a carico dell’Agenzia delle Entrate. Entro il 1° ottobre di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti in via telematica i dati delle dichiarazioni dagli stessi presentate entro il precedente 31 luglio. Le modalità tecniche saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione da rendere al sostituto d’imposta per fruire delle detrazioni
art.1, co.221
Alcune novità sono state previste anche per la dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare al sostituto d’imposta per vedersi riconoscere le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni quali quelle “oggettive” ossia quelle relative al lavoro dipendente e per pensione.
Il Legislatore è intervenuto direttamente sugli adempimenti dei sostituti d’imposta modificando l’art.23, co.2 del DPR n.600/73 e prevedendo che la dichiarazione di spettanza del percettore delle somme (lavoratore dipendente o titolare di reddito assimilato) deve essere presentata annualmente. Inoltre, è stato previsto che la validità della predetta dichiarazione è da considerarsi annuale, con la conseguenza che l’avente diritto ogni anno dovrà confermare la permanenza delle condizioni di spettanza. Ciò comporterà ovviamente dei pesanti appesantimenti amministrativi per i sostituti d’imposta che annualmente dovranno procedere ad acquisire la dichiarazione da parte dei dipendenti. L’ulteriore novità riguarda l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei familiari per i quali si chiede di usufruire delle detrazioni ai fini del controllo in sede di presentazione dei modelli dichiarativi (per il modello 770/08 è già stata introdotta il riquadro dei familiari, da anni presente nel modello 730 e modello UNICO). Quest’ultima disposizione potrà riservare particolari problemi ai lavoratori con il nucleo familiare residente nel Paese di origine (si pensi gli extra comunitari che lavorano presso un sostituto d’imposta residente in Italia) in quanto per tali soggetti non è attualmente previsto il rilascio del codice fiscale.
Limite per il rimborso risultante dalla riliquidazione delle indennità dei co.co.co.
art.1, co.272
È stato esteso anche alle riliquidazioni, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle seguenti indennità il limite di 100,00 euro per dar luogo ai rimborsi o alle iscrizioni a ruolo (cfr. co.43 dell’art.37 del D.L. n.223/06 per la riliquidazione del TFR):
• indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. co.1, lett.c, art.17, Tuir);
• indennità di mobilità (v. art.7, co.5, L. n.223/91) e del trattamento di integrazione salariale (v. art.1-bis D.L. n.357/94) corrisposti anticipatamente (v. co.1, lett.c-bis, art.17, Tuir).
Credito d’imposta nuove assunzioni
art.2, co.539
Viene introdotto un credito d’imposta a favore dei soggetti che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta 2008. Il credito è pari a 333,00 euro per ciascun lavoratore e per ciascun mese e spetta in relazione alle assunzioni effettuate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. La norma è subordinata all’autorizzazione comunitaria.
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